Art. 16.
(Promozione radiotelevisiva della musica).

      1. È fatto obbligo complessivamente alle reti televisive pubbliche, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dalla data di entrata in vigore della presente legge, di destinare alla programmazione operistica, concertistica e di balletto classico, almeno una presenza settimanale adeguatamente qualificata.
      2. Almeno una ogni cinque presenze tra quelle di cui al comma 1 deve essere destinata alla musica jazz.
      3. La programmazione di cui ai commi 1 e 2 deve avere luogo tra le ore 07.00 e le ore 23.00.
      4. È fatto obbligo alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa di programmare in una delle sue reti radiofoniche, per almeno l'80 per cento del totale delle emissioni musicali della rete, la trasmissione di musica prodotta nei Paesi membri dell'Unione europea.
      5. Almeno il 50 per cento del totale delle emissioni delle reti di cui al comma 1 deve essere destinato a produzioni musicali

 

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in lingua italiana create da autori e da artisti italiani e fissate o realizzate in Italia da produttori italiani.
      6. Almeno il 10 per cento della musica italiana di cui al comma 5, che deve essere equamente distribuita nella programmazione musicale trasmessa tra le 07.30 e le ore 23.00, deve essere riservato a produzioni musicali di opere prime di giovani artisti.